Presentata ennesima istanza per richiedere le riprese audio/video dei Consigli Comunali – 110 cittadini firmano la petizione

Al Sindaco di Mentana

Altiero Lodi

Al  Presidente Consiglio Comunale

Adelaide Rotolo

 

                                                      ISTANZA  ex art. 88  Regolamento Comunale

Oggetto:

Richiesta di introduzione nel regolamento consiliare  della disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale e loro diffusione 

 

L’Associazione “Mentana Cinque Stelle” nelle persone di  Roberto Maggiolini, David Perria, Maurizio Bertini, Eugenio Lettera, Mario Baccani.

PREMESSO CHE

–  Che l’attuale regolamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n.71 DEL 21/10/2011, prevede al 1° comma dell’art. 67 che sono “consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettronici ed audiovisivi” delle adunanze “ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Mentana, che ne predisporrà l’accesso ai cittadini attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di videocamere e mezzi elettronici comunque idonei a tale scopo, per garantire il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa

 

autorizzazione del Sindaco. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato;

  • Che tale previsione regolamentare contrasta sia con la ratio espressa dall’art. 10 c. 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali) che afferma che “tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici”, che con quella dell’art. 12 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, che afferma invece che “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II del presente decreto”;
  • Che difatti numerose amministrazioni municipali hanno adottato la decisione di trasmettere le sedute del consiglio comunale e che il garante della privacy si è espresso favorevolmente sulla possibilità di pubblicare in streaming i lavori dei Consigli Comunali. Lo stesso Sindaco Sig. Altiero Lodi è stato eletto sulla base di un programma elettorale che prevedeva di dotare di detto strumento il Consiglio Comunale;
  • Che la diffusione delle sedute consiliari, oltre a realizzazione una concreta trasparenza dell’azione amministrativa, consentirebbe e favorirebbe una più efficace partecipazione dei cittadini alle decisioni che attengono all’autonomia comunale;
  •  

    PRESO ATTO

    • Che il Regolamento comunale prevede la discussione presso la competente commissione consiliare, delle istanze dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, presentate da singoli cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono.
    •  

       

       

      Tanto premesso, la scrivente associazione

      DOMANDA

      al Consiglio Comunale:

        di riformare il sovracitato art. 67 Reg. Cons Comunale adottando il seguente testo:

        “Il Comune di Mentana trasmette in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale, come da regolamento apposito ,  pubblicandone la registrazione in formato video digitale sul proprio sito internet per consentirne la visione anche in differita a tutti i cittadini, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e partecipazione”.

        Di approvare il seguente regolamento:

        Titolo I – Disposizioni generali

        Articolo 1. OGGETTO

        Il Regolamento consiliare disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall’Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Mentana.

        Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

        Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall’articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.

        Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

         

        Articolo 3. FINALITA’

        Il Comune di Mentana attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico/amministrativa dell’Ente.

        Titolo II – Modalità di registrazione ed informativa –

        Articolo 4. REGISTRAZIONE

        Il Comune può procedere direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall’Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l’autorizzazione dal Presidente del Consiglio comunale.

        Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta.

        Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

        I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

        Articolo 5. INFORMAZIONE

        Il Presidente del Consiglio ha l’obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l’esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

        Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è

         

        fatto obbligo all’Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all’ingresso della sala.

        Il Presidente del Consiglio prima dell’avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all’obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

        Titolo III – Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio comunale in video e audio eseguite dal Comune –

        Articolo 6. RIPRESE AUDIO E VIDEO NONCHE’ DIFFUSIONE

        Il Comune di Mentana può effettuare direttamente le riprese con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale.

        Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell’Amministrazione Comunale, avverranno per il tramite del Responsabile del Sistema Informativo Comunale “SIC”, il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all’Ente.

        Articolo 7. MODALITÀ DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – RESPONSABILITÀ

        Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

        Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

        Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

        Articolo 8. PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE

        Le pubblicazioni delle riprese sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” saranno visionabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Mentana.

        Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare, fatta salva la verifica tecnica – a cura del Responsabile del Sistema Informatico dell’Ente – in ordine alla

         

        possibilità del server di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale, considerando che, rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio la trascrizione integrale delle registrazioni che è sempre a disposizione dei cittadini.

        Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

        Titolo IV – Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune –

        Articolo 9. RICHIESTA DI RIPRESA:

        AUTORIZZAZIONE E DINIEGO

        Persone o enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio, utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Regolamento quali parti integranti (modello A e modello B); tale modulistica è disponibile presso lo Sportello polifunzionale, l’Ufficio segreteria oppure scaricabile dal sito internet del Comune.

        I soggetti interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

        –  modalità delle riprese;

        –  finalità perseguite;

        –  modalità di trasmissione.

        L’autorizzazione comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

        L’autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l’utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

        Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda rilascia al richiedente l’autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego.

        Sia per l’autorizzazione che per il diniego, il Presidente compilerà la parte a lui riservata del modello A ovvero B (allegati al presente Regolamento) motivando l’eventuale diniego.

        Le domande dovranno essere presentate almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la

         

         seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell’Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l’autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.

        Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Presidente competente.

        Articolo 10. AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

        Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta rilascia al richiedente l’autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo 9.

        I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

        • a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz’ora prima della seduta di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;

        • a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;

        • a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;

        • a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l’essenza ed il significato delle opinioni espresse.

        I soggetti autorizzati avranno altresì l’obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy.

        Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati all’art.2 del presente Regolamento

        Articolo 11. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI

        L’organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

        – può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l’autorizzazione, l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente;

        – può ordinare la sospensione o l’annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;

        – può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;

        – può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni

         

        che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;

        – vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

        – dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell’Organo collegiale.

        Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

        Dell’autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

        Articolo 12. COSTI, MODALITA’ ED UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO

        I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale:

        – si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del

        Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito;

        – si impegnano a pubblicare le registrazioni in licenza “Creative Commons Public License. Attribuzione – Non opere derivate 2.5 (ITALIA)”

        Articolo 13. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

        È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

        I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

        • a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;

        • a utilizzare il materiale registrato all’unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per uno scopo differente si rinvia all’ultimo comma dell’art.9 del presente Regolamento;

        • a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;

        • a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc).

        I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

        Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verifichino le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni all’Ordinamento individuate negli articoli precedenti.

        Titolo V – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca –

        Articolo 14. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

        La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

        In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell’unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

        L’autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

         

        Articolo 15. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

        La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

        Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione e dall’art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

        In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del

         

        Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

        Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l’allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all’effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

        Titolo VI – Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni –

        Articolo 16. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING

        VIDEO).

        Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico amministrativa dell’Ente.

        Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all’interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

        Articolo 17. MODALITA’ DI DIVULGAZIONE E CONSERVAZIONE DA PARTE DELL’ENTE

        Le riprese audio video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini sia “on line” che secondo l’eventuale modalità “archivio” e saranno visionabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale con le modalità già indicate al precedente Titolo III.

        Articolo 18. DIRITTO DI ACCESSO ALLE TRASCRIZIONI

        Fermo restando l’esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate integralmente alle deliberazioni di Consiglio comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

         

        Titolo VII – Disposizioni in materia di privacy –

        Articolo 19. SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

        L’attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinata all’avvenuto adeguamento del documento programmatico per la sicurezza dei dati del Comune di Fonte Nuova con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei Responsabili e Incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy, nonché all’adozione delle misure di tutela secondo la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

        Articolo 20. RISPETTO DELLA PRIVACY

        Al fine di prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs, n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

        Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati ‘giudiziari’, vale a dire quelli idonei a rivelare l’esistenza a carico dell’interessato di provvedimenti di carattere penale.

        Articolo 21. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

        Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati qualificati come “sensibili” dal D. Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

        Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 20, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo – nel caso di diffusione delle immagini non in diretta – il taglio e l’esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

        Articolo 22. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI CON LE

        RIPRESE

        Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Fonte Nuova è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

        Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

        Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

        Il soggetto che chiede l’autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nel modello A ovvero B, il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga autorizzato).

        Titolo VIII – Norme di Chiusura –

        Articolo 23. NORME DI RINVIO

        Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad

         

         

        esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

        Articolo 24. ENTRATA IN VIGORE

        La presente disciplina avrà efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

         

         

         

        • Di calendarizzare un dibattito politico amministrativo sulla necessità di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico/amministrativa dell’Ente e di garantire la massima trasparenza di tale attività, consentendo al pubblico di assistere ai lavori delle commissioni consiliari
        •  

          Mentana, 13 luglio 2015

          Roberto Maggiolini                   David Perria                   Maurizio Bertini

          Eugenio Lettera                       Mario Baccani

           

          Petizione sottoscritta da 110 cittadini residenti nel Comune di Mentana

          14 15 16 17 18 19 20

           

          Lascia un commento

          You must be logged in to post a comment.